Canile la legge prevede la sterilazzazione di tutti i cani

Luigi Galimberti
03/05/2013
Attualità
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Grosseto:  “Ci sono alcune fondamentali imprecisioni in ciò che affermano il Comune di Grosseto e la ASL 9 sul canile Zoo Service. Innanzitutto la L.59/2009 che regola i canili in Toscana (all’art.31 comma 4) prevede che tutti gli animali in stato di abbandono siano sottoposti a sterilizzazione obbligatoria e non solo quelli i cui adottanti lo richiedano come attualmente accade. E’ una norma volta a spezzare il cerchio del randagismo e il Comune e la ASL grossetana non la applicano. E’ uno dei punti più importanti perché proprio coloro che non chiedono la sterilizzazione sono gli adottanti più pericolosi, quelli che con più probabilità faranno riprodurre il proprio cane (volontariamente o meno) andando ad alimentare il circuito negativo di nuovi ingressi”.

Così Giacomo Bottinelli, responsabile provinciale LAV, commenta quanto sostenuto dal Comune di Grosseto nel corso della conferenza stampa indetta insieme alla ASL per difendere l’operato dei due enti e della Zoo Service Distribuzione.

“Affermare che la Zoo Service non dispone del personale per l’apertura ai volontari per la sgambatura il sabato e la domenica – dice il responsabile LAV  Grosseto - equivale poi a dire che i cani in quei giorni non usciranno dai box. Questa è un’ulteriore violazione della L.59 che nel suo regolamento dispone chiaramente che i cani detenuti in box abbiano quotidiana possibilità di movimento. Oggi tra l’altro il Comune comunica di voler negare la sgambatura anche il giovedì”.

“In ogni caso se il Comune fornisse personale direttamente retribuito dall’Ente con contratti a progetto finalizzati a produrre adozioni nel fine settimana si instaurerebbe un circolo virtuoso che oltre a creare ulteriori posti di lavoro genererebbe un immediato risparmio per le casse dell’Amministrazione, dato che ogni cane mantenuto alla Zoo Service costa 1500 euro all’anno con previsione di un prossimo aumento per un totale attuale di circa mezzo milione di euro annui. Soldi che alla fine potrebbero davvero andare alle persone, ma solo quando la Zoo Service sarà vuota. E per far questo bisogna investire qualcosa adesso, senza scuse”.

“Per spezzare la catena del randagismo e dell’elevato numero di cani in canile – conclude Bottinelli - queste sono le strade. Tutta l’apertura ad ogni collaborazione, ovviamente, ma se siamo scesi in piazza e abbiamo lanciato una petizione che ha già raggiunto le mille firme in due settimane è proprio perché non c’è stato altro modo di essere ascoltati. Il primo passo è stato fatto, abbattendo almeno il muro di silenzio che circondava le problematiche del canile Zoo Service. Ogni soluzione parziale, come quelle che sembra auspicare il Comune, produrrà semplicemente uno stabilizzarsi della situazione. Lo scopo è invece che il canile, come è l’obiettivo della legge, funzioni solo per una detenzione provvisoria finalizzata alla sterilizzazione e all’adozione e non come uno stallo permanente di un elevato numero di animali che certamente fa bene a chi lo gestisce, ma non alle tasche dei cittadini e tantomeno ai cani stessi”.

In allegato:

L.R. 59/2009 Regolamento di Attuazione L.R. 59/2009

L.R. 59/2009 Art. 31 - Organizzazione, compiti e caratteristiche
strutturali del canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.

ALLEGATO A
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI CUSTODIA
1 CANI e GATTI : Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.
La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:
- recinto: spazio confinato all’aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.


Deve esserci disponibilità di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell’animale e della collettività. Per i cani custoditi in box deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

Per info:
Giacomo Bottinelli
Responsabile Sede Territoriale Provinciale
LAV Grosseto
Cell. 320 7091258
lav.grosseto@lav.it

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