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Conto Termico 2.0, Guidi firma il decreto: ecco tutte le novità

A disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione

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Il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato lo scorso 27 gennaio il decreto di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012.

Le principali novità introdotte rispetto al meccanismo finora adottato sono:

- l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;

- la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi

- automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori);

- una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione.

 

Viene introdotta la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;

- l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;

- l’introduzione di nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici

;- la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse. “Il decreto rappresenta quindiconclude la nota del Mise

un ulteriore tassello nel quadro complessivo degli incentivi a favore degli interventi di promozione dell’efficienza energetica che costituisce una delle principali priorità di azione del Governo in campo energetico”.

 

L’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel) ha pubblicato una nota che segnala le principali novità relative sia ad alcuni aspetti di carattere generale del provvedimento, sia ad elementi specifici per il settore dei generatori di calore a biomasse. Incentivo in un’unica rata. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a € 5.000 il GSE corrisponderà l’incentivo in un’unica rata.

Pagamento online e con carta di credito. Saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute. Lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW con iter semplificato. Verrà istituito il catalogo degli apparecchi domestici con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati tecnicie prestazionali del generatore.

Generatori di calore a biomassa. La potenza termica nominale massima ammissibile dei generatori di calore alimentati a biomassa passa da 1 MWt a 2 MWt. È stato eliminato l’obbligo di iscrizione ai registri per caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, quindi è possibile l’accesso diretto agli incentivi.

Esco. I soggetti pubblici e privati che sono ammessi ai benefici del Conto Termico possono avvalersi di una ESCO (Energy Service Company) mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

Contabilizzazione del calore. Nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore

Deroga al principio della sostituzione. La deroga al principio della sostituzione, ovvero la nuova installazione, già prevista per le imprese agricole, viene estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale.

Serre. Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli.

Impianti di generazione centralizzati. In caso di sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

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