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La figura giuridica del soccorritore volontario

Redazione
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GrossetoL’articolo 593 del Codice Penale dice: “Chiunque, trovando un corpo che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne avviso alle Autorità”. . .incorre in sanzioni penali.

Ne deriva che l’obbligo di prestare soccorso si applica sia al soccorritore volontario che al cittadino (soccorritore occasionale).

Non esistono differenze pratiche tra il Soccorritore occasionale e il Soccorritore Volontario per quanto riguarda le manovre da effettuarsi in caso di soccorso, le differenze sussistono per quanto riguarda gli obblighi legali.

Entrambi sono chiamati a rispondere dei danni inflitti a persone o cose a causa di un loro comportamento (doloso o colposo) superficiale, ma il Volontario può incorrere in problemi di rilevanza penale più gravi. Le righe sopra sono solo uno stralcio del testo integrale delle norme e regole e degli aspetti giuridico legali legati al socconrso in generem ed ancor più al soccorritore volontario. 

Figura questa che vede impegnati uomini e donne, che destinano la cosa più importante che abbiamo a disposione, il nostro tempo, agli altri. Veri e propri angeli affrontano, crisi, alluvioni, pioggia, caldo e freddo, tutto per dare servizio a noi.  Dobbiamo sempre tenere a mente e sostenere se possiamo con il nostro aiuto chi silenzosamente lavora per noi.

In allegato una dispensa da leggere, stampare e regalare ai nostri amici

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