Con l'entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia (2 febbraio 2026) e del correttivo ai CAM Infrastrutture stradali, cambia il perimetro di obblighi e criteri premianti per chi progetta, appalta e realizza opere pubbliche. Un impatto diretto su stazioni appaltanti, RUP, concessionari e studi di progettazione.
Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella realizzazione delle opere pubbliche rappresenta un adempimento fondamentale per garantire la sostenibilità degli interventi. La normativa si articola in una serie di decreti specifici per i diversi campi di applicazione, periodicamente aggiornati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tra il 2024 e il 2026 sono entrati in vigore i due decreti più rilevanti per chi progetta e realizza infrastrutture idrauliche, ambientali e di urbanizzazione: il CAM Edilizia 2026 (DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) e il CAM Infrastrutture stradali (DM 5 agosto 2024, integrato dal correttivo DM 11 settembre 2025). Il quadro che ne emerge ridisegna gli obblighi di stazioni appaltanti e operatori economici, e modifica in modo sostanziale il modo in cui si compila una relazione tecnica di progetto.
Il nuovo quadro CAM: cosa prevede l'aggiornamento 2024-2026
Il DM 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, adotta i nuovi CAM per l'affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori e lavori relativi a interventi edilizi. Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio 2026, sostituisce integralmente il DM 256/2022 e il relativo correttivo del 5 agosto 2024. La revisione si è resa necessaria per allineare i criteri al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), ai progressi tecnologici, alle normative ambientali aggiornate e al quadro ESG europeo (CSRD, tassonomia UE).
Parallelamente, il DM 5 agosto 2024 ha adottato i CAM per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), in vigore dal 21 dicembre 2024. Un anno dopo, il decreto correttivo dell'11 settembre 2025, in vigore dal 24 settembre 2025, ha introdotto modifiche puntuali — in particolare sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA) semplificata e sui criteri per l'uso di materiali riciclati — per rendere lo strumento più applicabile e coerente con le istanze di stazioni appaltanti e operatori.
L'elenco completo e aggiornato dei decreti in vigore è disponibile sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che pubblica anche i testi consolidati non ufficiali degli allegati tecnici.
I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM
I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli Enti concedenti, i concessionari e i soggetti privati che svolgono, in via diretta o in regime di convenzione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. L'obbligo non si esaurisce nell'inserimento dei criteri tra le specifiche tecniche del capitolato: secondo l'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. Si tratta quindi di un perimetro ampio, che coinvolge tutta la filiera della committenza pubblica e una parte significativa di quella privata — con particolare riferimento ai privati attuatori di piani di urbanizzazione o di opere a scomputo degli oneri.
CAM obbligatori e CAM premianti: due logiche diverse
Ogni decreto CAM articola i requisiti in criteri obbligatori e criteri premianti. I primi definiscono il livello minimo di sostenibilità che la stazione appaltante è tenuta a richiedere: il loro mancato inserimento nella documentazione di gara determina l'illegittimità dell'atto; il loro mancato rispetto da parte dell'operatore economico può portare all'esclusione o alla risoluzione contrattuale. I criteri premianti, invece, sono clausole che, se adottate, attribuiscono punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica — valorizzando, per esempio, competenze certificate, sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS), uso di protocolli di certificazione energetico-ambientale (LEED, BREEAM, ITACA) o prestazioni migliorative rispetto ai minimi obbligatori.
Le modalità di applicazione dei CAM sono spesso uno dei criteri di valutazione delle offerte tecniche per le gare d'appalto. In pratica, chi redige l'offerta deve dimostrare non solo di rispettare i minimi, ma di saper proporre soluzioni progettuali che guadagnino punteggio sugli aspetti premianti — scelta dei materiali, contenuto di riciclato, efficienza energetica, integrazione paesaggistica, gestione del cantiere, cantierizzazione a basso impatto.
Come i CAM incidono sulla progettazione idraulica e ambientale
Per chi progetta e realizza opere idrauliche, reti di servizio, impianti di depurazione o interventi di ingegneria ambientale, i CAM Edilizia 2026 e i CAM Strade hanno ricadute concrete in più ambiti: scelta dei materiali e tracciabilità attraverso il BIM; verifica dei consumi di acqua e energia nell'intero ciclo di vita; gestione dei rifiuti di cantiere e percentuali minime di materiali riciclati; requisiti di manutenibilità e durabilità ; introduzione di metodologie LCA semplificate per stimare l'impronta ambientale dell'opera; criteri ESG e rispetto delle condizioni di lavoro del personale di cantiere.
La progettazione integrata richiesta dai nuovi CAM inizia molto prima dell'apertura del cantiere. Rispettare le specifiche sui materiali e sul risparmio idrico richiede scelte tecniche mirate fin dalle prime fasi di progettazione, motivo per cui il supporto e la consulenza per gare d'appalto pubbliche diventano essenziali per evitare l'esclusione o per costruire offerte tecniche competitive sui criteri premianti.
La relazione CAM di progetto: da adempimento a strumento
In parallelo con l'entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia, il MASE ha pubblicato il Modello di Relazione CAM di Progetto, uno schema di riferimento che aiuta il progettista a rendere tracciabili e verificabili le scelte progettuali rispetto ai criteri ambientali. La relazione CAM è ormai un elaborato progettuale a tutti gli effetti, al pari della relazione tecnica e della relazione paesaggistica: deve essere coerente con gli elaborati grafici, con il capitolato speciale d'appalto e con il computo metrico estimativo. Un errore o una carenza in questo documento può determinare esclusione in gara o rilievi in sede di verifica di conformità .
Domande frequenti sui nuovi CAM
Da quando si applicano i nuovi CAM Edilizia 2026? I nuovi CAM Edilizia, adottati con DM 24 novembre 2025, si applicano a tutte le procedure di gara avviate a partire dal 2 febbraio 2026. Per le procedure già avviate o per i progetti già validati secondo il DM 256/2022 è previsto un regime transitorio che consente di completare l'iter con la normativa previgente.
I CAM Strade sono cambiati con il correttivo del 2025? Sì. Il DM 11 settembre 2025, in vigore dal 24 settembre 2025, ha modificato l'Allegato 1 del DM 5 agosto 2024 per correggere errori materiali e chiarire la metodologia LCA semplificata. Il correttivo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.
Chi è obbligato ad applicare i CAM? L'obbligo riguarda stazioni appaltanti, Enti concedenti, concessionari e soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione in via diretta o in convenzione. L'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) impone l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali CAM nella documentazione di gara.
Conclusioni
Con l'entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia 2026 e il consolidamento dei CAM Strade aggiornati, il quadro degli obblighi per la progettazione pubblica e privata si fa più preciso ma anche più esigente. La relazione CAM non è più un allegato formale: è il documento che lega le scelte di progetto alla tassonomia europea, al Codice dei Contratti e alle certificazioni ambientali richieste come elementi premianti. Per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici la sfida è doppia: garantire la conformità minima senza errori formali e, al tempo stesso, costruire offerte tecniche capaci di massimizzare il punteggio sui criteri premianti. Un terreno in cui la competenza ingegneristica specializzata fa la differenza tra un'aggiudicazione e un'esclusione.

