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Scaletti su strutture usate in via temporanea nei campeggi: “Come richiesto dalla Toscana non occorrono permessi edilizi”

Redazione
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Grosseto: “Il decreto del fare ha chiarito che, anche nelle aree ricettive all’aperto, non occorrono permessi edilizi per le strutture utilizzate in via temporanea e che sono rimovibili. Una richiesta di chiarificazione in tal senso che era stata avanzata dalla Regione Toscana alla Commissione politica degli Assessori regionali al Turismo, e poi approvata dalla Conferenza Stato-Regioni”.

Lo afferma l’assessore regionale a turismo, commercio e cultura Cristina Scaletti intervenendo nella polemica che è scoppiata nei media negli ultimi giorni.

“Con la conversione in legge, il 9 agosto scorso, del cosiddetto Decreto del fare – spiega l’assessore – si chiude finalmente un percorso di chiarimento iniziato con la mia comunicazione del 12 giugno scorso alla Commissione politica degli Assessori regionali al Turismo, poi approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, con cui la Regione Toscana ha proposto di intervenire per eliminare le incertezze contenute nella normativa vigente rispetto all’interpretazione del concetto di ‘interventi di nuova costruzione’ (che quindi necessitano di un apposito permesso di costruire o di altra abilitazione edilizia). Un concetto che ha arrecato molte preoccupazioni agli operatori del settore, a causa di interpretazioni particolarmente restrittive delle norme operate in alcuni casi dall’autorità amministrativa o addirittura dalla magistratura, con conseguenti sequestri cautelari di strutture collocate in campeggi, considerandole soggette a permesso di costruire ed autorizzazione ambientale”.

Con la nuova legge, che interviene sulla normativa in materia edilizia, si opera invece una differenziazione non tra le caratteristiche delle strutture (che rimangono quelle già elencate dalla normativa vigente, ossia manufatti leggeri, anche prefabbricati, nonché strutture quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni), ma tra le finalità per le quali sono utilizzate.

“Se sono utilizzate – prosegue Scaletti – come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, sono considerate alla stregua di una nuova costruzione e quindi sono oggetto di permesso edilizio. Se invece sono strutture dirette ‘a soddisfare esigenze meramente temporanee’, come per finalità turistiche, non hanno bisogno di alcun permesso, e quindi derogano dalle disposizioni previste per le nuove costruzioni”.

“Questo vale quindi – conclude l’assessore toscano – anche se sono installate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta ed il soggiorno di turisti. Dunque la norma ha chiarito che, anche nelle aree ricettive all’aperto, non occorrono permessi edilizi per le strutture utilizzate in via temporanea e che sono rimovibili”.

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