Grosseto: Infinita la storia che vede la riorgnaizzazione e ottimizzazione della macchina dello Stato. Le province si salvano ancora dai tagli.
Qualunqe sarà la sorte futura delle Provincie e di tutti quegli enti ritenuti inutili, una cosa è certa: ora non verranno soppressi. Questo grazie al fatto che la soppressione degli enti inutili voluta fortemente dal governo Monti ha seguito un iter autorizzativo, procedurale non corretto. Ricorrere ai decreti legge per questo tipo di atti è formalmente improprio, in quanto deve, il decreto essere utilizzato solo per quella serie di atti di somma urgenza. Infatti la Costituzione prevede sia usato solo per «fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», e non invece, come fatto dal governo Monti, per «realizzare una riforma organica e di sistema» quale quella delle province.
Questa la motivazione con cui la Corte costituzionale, in una camera di consiglio lampo, ha spazzato via con un tratto di penna tutta l’impalcatura normativa messa in campo dal governo dei professori per dimezzare le province e ridurne le funzioni.
I giudici costituzionali hanno infatti accolto entrambe le censure mosse dalle nove regioni ricorrenti (Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Calabria) che hanno chiesto alla Consulta di esprimersi sui due grandi fronti di conflittualità aperti dalla riforma congegnata dall’allora ministro Filippo Patroni Griffi.
Il primo è rappresentato dalle norme del decreto Salva Italia (dl n.201/2011) che prevedevano la trasformazione delle province in enti di secondo livello (con consiglieri e presidenti non più eletti direttamente dai cittadini ma dai consigli comunali) e il trasferimento delle funzioni (e relative risorse umane, finanziarie e strumentali) ai comuni. La Corte le ha dichiarate tutte (art. 23, commi 4,14,15,16,17,18,19,20,20bis) per violazione dell’art. 77 della Costituzione (quello sui requsiti della decretazione d’urgenza) senza entrare nel merito delle altre censure riguardanti la presunta violazione dei principi stabiliti dal titolo V.
La stessa cosa è avvenuta per le disposizioni della spending review (dl 95/2012) che messo in atto i tagli, prima individuando i requisiti minimi che gli enti avrebbero dovuto avere per sopravvivere (350 mila abitanti e 2.500 chilometri quadrati di superficie) e poi realizzando gli accorpamenti in modo da arrivare a regime a ridurre gli enti intermedi da 86 a 51 nelle regioni a statuto ordinario. Riorganizzazione dei tribunali. Nella camera di consiglio di ieri la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino.